COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 130 dell’1/6/2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARA DEL 28/05/2005 S. CATERINA CZ – S. PIETRO A MAIDA
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 130 dell’1/6/2005
Decisione del Giudice Sportivo
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARA DEL 28/05/2005 S. CATERINA CZ – S. PIETRO A MAIDA
Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali dai quali risulta
- che al 14° del secondo tempo, veniva espulso dal terreno di gioco il sig. Caporale Luigi calciatore della società U.S. Santa Caterina Cz perché, avvicinatosi ad un calciatore avversario, lo colpiva violentemente al volto, con una testata e con un pugno che lo facevano cadere a terra, e lo colpiva con due calci allo stomaco;
- che al 19° del secondo tempo, veniva espulso dal terreno di gioco il sig. Iorfida Antonio calciatore della società U.S. Santa Caterina Cz perché colpiva “violentemente” con uno schiaffo al viso un calciatore avversario che si accasciava a terra e lo colpiva con un violento calcio alla testa;
- che dopo il provvedimento di espulsione il sig. Iorfida strattonava l’arbitro per il braccio destro spingendolo, senza procurargli danni o dolore;
- che il suddetto calciatore, mentre abbandonava il terreno di gioco proferiva all’indirizzo dell’arbitro frasi offensive e minacciose;
- che per tutta la durata dell’incontro sostenitori della società U.S. Santa Caterina Cz lanciavano fumogeni, pietre di piccole dimensioni e bottigliette d’acqua senza colpire alcuno e petardi, alcuni dei quali all’indirizzo di uno degli Assistenti Arbitrali che gli scoppiavano a “brevissima” distanza;
- che i suddetti sostenitori durante la gara, rivolgevano frasi irriguardose e minacciose all’indirizzo della terna arbitrale;
- che un gruppo di persone (circa dieci) sostenitori della società U.S. Santa Caterina Cz colpiva con sputi i calciatori della squadra avversaria;
- che verso la fine della partita, i tifosi della società U.S. Santa Caterina Cz lanciavano in campo quattro o cinque pietre e lattine vuote all’indirizzo di uno degli Assistenti Arbitrali e dei giocatori della squadra avversaria;
- che verso la fine del secondo tempo il sig. Marino Giuseppe calciatore della società U.S. Santa Caterina Cz, a gioco fermo, sferrava un calcio ad un calciatore avversario che si trovava a terra;
- che a fine gara, il sig. Leto Claudio calciatore della società U.S. Santa Caterina Cz colpiva con uno schiaffo al collo un calciatore avversario e successivamente, insieme ad altri compagni di squadra, colpiva con calci e pugni un giocatore avversario;
- che il sig. Nisticò Antonio calciatore della società Santa Caterina Cz colpiva violentemente con calci e pugni allo stomaco un calciatore avversario, facendolo cadere a terra;
- che il suddetto Nisticò, trattenuto dalle forze dell’ordine, riusciva a divincolarsi e continuava a colpire con schiaffi e pugni dei giocatori avversari;
- che il signor Caporale Luigi, calciatore della società U.S. Santa Caterina Cz colpiva con schiaffi e pugni al volto giocatori avversari, che caduti a terra, cercavano di parare i colpi;
- che il citato sig. Iorfida si scagliava con violenza contro un giocatore avversario colpendolo in varie parti del corpo con calci e pugni;
- che i signori Carnevale Michele e Tropiano Nicola calciatori della società U.S. Santa Caterina Cz ed il citato sig. Marino si scagliavano con violenza contro un giocatore avversario, colpendolo in varie parti del corpo con calci e pugni;
- che il signor Iorfida, aspettava l’arbitro sulla porta dello spogliatoio arbitrale e lo colpiva “violentemente” con un calcio al ginocchio destro provocandogli una ferita lacero contusa e gli rivolgeva frasi offensive e minacciose; (rapporti A., A.A. e C.d.C.)
visti gli artt. 13 comma 1 lettera b), 14 comma 1 lettere f) e g) del C.G.S.
Delibera
1. Infliggere alla società SANTA CATERINA CZ l’ammenda di €. 600,00;
2. squalificare fino al 31 MAGGIO 2010 il sig. IORFIDA ANTONIO calciatore della società S.CATERINA CZ
3. squalificare per OTTO GARE il sig. CAPORALE LUIGI calciatore della società S. CATERINA CZ;
4. squalificare per CINQUE GARE i calciatori MARINO GIUSEPPE e NISTICO’ ANTONIO della società S. CATERINA CZ;
5. squalificare per QUATTRO GARE il calciatore LETO CLAUDIO, società S. CATERINA CZ;
6. squalificare per TRE GARE i calciatori CARNEVALE MICHELE e TROPIANO NICOLA della società S. CATERINA CZ;
7. pubblicare il risultato della gara: S. CATERINA CZ – S. PIETRO A MAIDA = 0 – 3.
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