COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 130 dell’1/6/2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO CALCIO A CINQUE “SERIE C1” GARA DEL 28/05/2005 CATANZARO CALCIO A CINQUE – ATLETICO CATANZARO
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 130 dell’1/6/2005
Decisione del Giudice Sportivo
CAMPIONATO CALCIO A CINQUE “SERIE C1”
GARA DEL 28/05/2005 CATANZARO CALCIO A CINQUE - ATLETICO CATANZARO
Il Giudice Sportivo, dato atto del preannuncio e letto il reclamo trasmesso dalla società Catanzaro Calcio a Cinque con il quale chiede che venga disposta la ripetizione della gara in oggetto per un presunto errore tecnico commesso dall'arbitro n° 1 il quale, a parere della società reclamante, non avrebbe rispettato il disposto di cui alla Regola 14 "Falli cumulativi" punto 3, lettera c) del Regolamento di giuoco Calcio a Cinque non consentendo, al primo dei tre minuti di recupero della prima frazione di gioco, ad un calciatore della società Catanzaro Calcio a Cinque che aveva subito il sesto fallo nella metà campo della squadra avversaria tra la linea dei dieci metri e la linea di porta, di scegliere il punto di battuta del calcio di punizione concesso (secondo punto di rigore o posizione in cui era stata commessa l'infrazione);
letti gli atti ufficiali della gara ed, in particolare, il supplemento di rapporto dell'arbitro n° 1 con il quale dichiara di aver chiesto per due volte al calciatore da dove avrebbe voluto tirare il calcio di punizione concessogli e che lo stesso posizionava il pallone sul punto in cui era avvenuto il fallo riferendo chiaramente che avrebbe calciato da quel punto;
ritenuto pertanto che quanto assunto dalla reclamante non trova adeguato riscontro negli atti ufficiali;
delibera
1. rigettarsi il reclamo proposto dalla società Catanzaro Calcio a Cinque ed addebitarsi la tassa reclamo sul conto della reclamante;
2. pubblicare il risultato: CATANZARO C. 5 - ATLETICO CATANZARO ESISUD = 1 - 5
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