COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 6/6/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 175 della Società ATLETICO STAZIONE 2002 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Rossano di cui al Com. Uff.le n° 44 del 27.04.2005 (Inibizione dirigente RUSCELLI Massimo fino al 23.04.2007, squalifica allenatore BUONGIORNO Giuseppe fino al 23.04.2006, penalizzazione di TRE punti in classifica, ammenda € 600,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 6/6/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 175 della Società ATLETICO STAZIONE 2002 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Rossano di cui al Com. Uff.le n° 44 del 27.04.2005 (Inibizione dirigente RUSCELLI Massimo fino al 23.04.2007, squalifica allenatore BUONGIORNO Giuseppe fino al 23.04.2006, penalizzazione di TRE punti in classifica, ammenda € 600,00). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentiti la società reclamante e l’arbitro a chiarimenti; rilevato che il direttore di gara nella seduta odierna ha confermato quanto riportato sul proprio referto arbitrale nonché del supplemento di rapporto; considerato che le sanzioni irrogate sia ai tesserati che alla società sono congrue ed adeguate alla natura ed all’entità dei fatti accertati; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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