COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 6/6/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 180 della Società A.S. CATANZARO CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 130 del 01.06.2005 (Regolarità gara Catanzaro Calcio a 5 – Atletico Catanzaro Esisud del 28.05.2005)
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 133 del 6/6/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 180 della Società A.S. CATANZARO CALCIO A 5
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 130 del 01.06.2005 (Regolarità gara Catanzaro Calcio a 5 – Atletico Catanzaro Esisud del 28.05.2005)
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentiti il Presidente della società ricorrente, nonché l’arbitro tramite telefono, considerato l’urgenza;
rileva che dalle risultanze istruttorie i fatti vanno così ricostruiti :
nei minuti di recupero del primo tempo di giuoco il Catanzaro Calcio a 5 subiva il sesto fallo cumulativo, che concedeva alla squadra ricorrente il diritto di calciare un tiro libero senza che la squadra avversaria potesse schierare difesa, il tutto a norma della Regola 14 del Regolamento del Giuoco Calcio a 5 – Futsal. A questo punto il calciatore numero 2 (due) del Catanzaro Calcio a 5 chiedeva all’arbitro n.°1, se nella fattispecie era possibile scegliere la posizione di tiro e alla risposta affermativa, sistemava il pallone sul punto dove si era verificato l’intervento falloso comunicando al direttore di gara che avrebbe calciato da quella posizione. Per decisione tecnica, veniva individuato quale esecutore del calcio piazzato il calciatore del Catanzaro Calcio a 5 n.° 11, che si vedeva rigettare dal direttore di gara la richiesta di spostare il punto di battuta sul dischetto dei dieci metri.
Questa decisione arbitrale appare legittima in considerazione del tenore della normativa di cui alla regola 14, punto 3, lettera e), che recita testualmente : “……..la squadra alla quale è stato assegnato il calcio di punizione può scegliere se batterlo dal secondo punto di rigore o dal punto in cui è stata commessa l’infrazione”.
Deve pertanto ritenersi che la norma, rimettendo la decisione alla “squadra” e non al calciatore incaricato del calcio di punizione, debba essere interpretata nel senno che qualunque componente della squadra possa scegliere il punto di battuta e che una volta comunicato all’arbitro sia irrevocabile. Nella fattispecie il calciatore n:° 2 del Catanzaro Calcio a 5 comunicando al direttore di gara il punto di battuta (per ben due volte per come confermato dall’arbitro) ha esercitato l’opzione nell’interesse della squadra quale suo rappresentante vincolando la stessa alla sua decisione. In siffatta decisione del tutto irrilevante è la circostanza, che l’esecuzione del tiro libero sia stata affidata successivamente ad altro calciatore, il quale non aveva più facoltà di scelta.
Le censure della società ricorrente sono immotivate e vanno peraltro rigettate.
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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