COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 6/6/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 181 della Società F.C. FRANCAVILLA ANGITOLA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Com. Uff.le n° 73 del 01.06.2005 (Regolarità gara Acconcia – Francavilla Angitola del 28.05.2005, squalifica calciatore CARUSO Giovanni fino al 31.05.2007).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 133 del 6/6/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 181 della Società F.C. FRANCAVILLA ANGITOLA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Com. Uff.le n° 73 del 01.06.2005 (Regolarità gara Acconcia – Francavilla Angitola del 28.05.2005, squalifica calciatore CARUSO Giovanni fino al 31.05.2007).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito il rappresentante della società reclamante;
ritenuto che dal rapporto arbitrale e dal successivo supplemento risulta in maniera chiara ed inequivoca che al 36° del secondo tempo, dopo la convalida di una rete che il direttore di gara ha confermato in sede di supplemento di referto, essere regolare ,il calciatore Caruso Giovanni colpiva l’arbitro con un violento calcio alla coscia destra provocandogli forti dolori e difficoltà di deambulazione che lo costringevano a sospendere la gara ed a ricorrere alle cure dei sanitari dell’Ospedale di Lamezia Terme che diagnosticavano una contusione alla coscia destra con prognosi di tre giorni. In tale situazione, e considerate le condizioni di pericolo oggettivo, l’arbitro ha legittimamente sospeso la gara. La squalifica comminata dal primo giudice appare congrua ed adeguata alla natura e all’entità dei fatti accertati.
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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