COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 135 del 13/6/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 74 della società A.C. PROLOCO MOTTA S.LUCIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Com. Uff. n° 31 del 07.12.2004 (Squalifica calciatore VESCIO Danilo fino al 30.06.2005).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 135 del 13/6/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 74 della società A.C. PROLOCO MOTTA S.LUCIA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Com. Uff. n° 31 del 07.12.2004 (Squalifica calciatore VESCIO Danilo fino al 30.06.2005).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali, il reclamo e gli accertamenti effettuati dall’Ufficio Indagini;
premesso che la Commissione Disciplinare, nella seduta del 07.02.2005, ha deciso sul reclamo in epigrafe, rimettendo contestualmente gli atti all’Ufficio Indagini “con riferimento alle dichiarazioni rese dal rappresentante della società reclamante” nel corso della relativa audizione (cfr. C.U. n.82 del 07.02.2005 del Comitato Regionale Calabria);
rilevato che l’Ufficio Indagini ha trasmesso a questo Comitato, con nota prot. n.1953/IP/ac del 25.05.2005, le risultanze delle indagini esperite, dalle quali non è emersa la sussistenza di alcun fatto di rilevanza disciplinare;
P.Q.M.
dispone l’archiviazione del procedimento.
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