COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 135 del 13/6/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 184 della Società U.S. ANDREOLESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 73 del 01.06.2005 (Squalifica assistente arbitro sig. PIRELLI Mariano fino al 31.05.2007, squalifica calciatore PIRELLI Vincenzo fino al 31.05.2007, squalifica calciatore AVERSA Giuseppe per DUE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 135 del 13/6/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 184 della Società U.S. ANDREOLESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 73 del 01.06.2005 (Squalifica assistente arbitro sig. PIRELLI Mariano fino al 31.05.2007, squalifica calciatore PIRELLI Vincenzo fino al 31.05.2007, squalifica calciatore AVERSA Giuseppe per DUE gare). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito via filo il direttore di gara “a chiarimenti”; sentito il rappresentante della società reclamante; rileva - in via preliminare, che non può essere oggetto d’esame il reclamo relativamente alla squalifica del calciatore Aversa Giuseppe in quanto, ai sensi dell’art.41, co.3, lett.a), del C.G.S., non sono impugnabili le squalifiche dei calciatori fino a due giornate di gara; - che dal rapporto dell’arbitro della gara Nuova Montauro - Andreolese del 28.05.2005 risulta in maniera chiara ed inequivoca che: al 30° del II tempo, il direttore di gara espelleva il calciatore Pirelli Vincenzo della Società U.S. Andreolese il quale, a seguito di pari provvedimento a carico di un compagno di squadra, colpiva con la punta della scarpa il direttore di gara al polpaccio, provocandogli un “bruciore momentaneo”. Il suddetto calciatore, mentre veniva accompagnato dai propri compagni fuori dal terreno di gioco, proferiva frasi minacciose all’arbitro; pochi istanti dopo, il dirigente della Società U.S. Andreolese, Pirelli Mariano, che svolgeva le funzioni di assistente di parte dell’arbitro, veniva allontanato dal terreno di gioco in quanto, a seguito dell’espulsione dei due calciatori menzionati, afferrava l’arbitro dal collo e lo spingeva all’indietro, proferendogli, nel contempo, espressioni offensive e minacciose. Il suddetto assistente, mentre veniva allontanato definitivamente dal campo da alcuni calciatori, provocava un graffio sul collo del direttore di gara, costringendolo a ricorrere alle cure del caso. Il direttore di gara ha confermato telefonicamente, nel corso dell’odierna seduta, di essere certo dell’identità del calciatore resosi responsabile dei fatti suddetti. Alla luce dei fatti accertati, l’adita Commissione ritiene che entrambi i tesserati si siano resi responsabile di un comportamento di protesta violenta nei confronti dell’arbitro con conseguenze lesive, oltre che di aver proferito nei confronti dello stesso frasi offensive e minacciose. Considerata, in particolare, la lievità delle conseguenze lesive, appare conforme a giustizia disporre la riduzione delle squalifiche irrogate dal Giudice Sportivo. Visto l’art.32, co.3, C.G.S.; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, delibera di: ridurre la squalifica inflitta all’Assistente Arbitro PIRELLI Mariano fino al 30 SETTEMBRE 2006; ridurre la squalifica inflitta al calciatore PIRELLI Vincenzo fino al 31 MAGGIO 2006; accreditare la tassa sul conto della reclamante.
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