COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 135 del 13/6/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 185 del Sig. MARUCA Michelino (società MAC 3) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 74 del 08.06.2005 (Squalifica fino al 31.12.2007).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 135 del 13/6/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 185 del Sig. MARUCA Michelino (società MAC 3)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 74 del 08.06.2005 (Squalifica fino al 31.12.2007).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che dal rapporto del direttore di gara risulta in maniera chiara ed inequivoca gli addebiti contestati al reclamante;
che, tuttavia, la sanzione inflitta appare eccessiva in considerazione degli addebiti contestati;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore MARUCA Michelino fino al 30 GIUGNO 2006 e dispone restituirsi la tassa.
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