COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 138 del 20/6/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 178 del Sig. DE MARCO Rosario (società A.C. Bagnarese) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 128 del 25.05.2005 (Squalifica fino al 31.12.2008).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 138 del 20/6/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 178 del Sig. DE MARCO Rosario (società A.C. Bagnarese) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 128 del 25.05.2005 (Squalifica fino al 31.12.2008). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentiti il ricorrente nonché il direttore di gara a chiarimenti; rileva all’esito dell’interrogatorio del direttore di gara, nel quale è emerso chiaramente che sull’identità degli aggressori non sussistono dubbi nella persona del tesserato Trentinella Rosario, mentre sebbene fosse stata sottoposta all’esame dell’arbitro una fotografia del ricorrente, lo stesso non veniva identificato come aggressore, in quanto come il direttore di gara ha espressamente dichiarato, che sul secondo aggressore non vi era certezza poiché al momento dell’atto violento si trovava alle sue spalle; P.Q.M. in accoglimento del reclamo, REVOCA la sanzione della squalifica fino al 31 Dicembre 2008 inflitta al calciatore DE MARCO Rosario e dispone restituirsi la tassa.
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