COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 10/1/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 68 della Società U.S. POLISTENA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 65 del 22.12.2004 (Punizione sportiva perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, ammenda di € 600,00, inibizione Presidente MAURO Giuseppe fino al 23.01.2005, squalifica calciatore SORACE Domenico fino al 15.03.2005, squalifica calciatore MAMMOLITI Girolamo fino al 15.12.2009).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 10/1/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 68 della Società U.S. POLISTENA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 65 del 22.12.2004 (Punizione sportiva perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, ammenda di € 600,00, inibizione Presidente MAURO Giuseppe fino al 23.01.2005, squalifica calciatore SORACE Domenico fino al 15.03.2005, squalifica calciatore MAMMOLITI Girolamo fino al 15.12.2009). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che dal rapporto arbitrale e dal relativo supplemento risulta in maniera chiara ed inequivoca quanto qui di seguito riportato: Il direttore di gara, dopo essere giunto allo stadio di Polistena (nel quale si sarebbe svolta di lì a poco la gara Polistena- Bagnarese del 12.12.2004), constatava che all’interno del proprio spogliatoio stazionava una persona non meglio identificata che, nonostante l’invito in tal senso rivoltogli dal direttore di gara, non provvedeva ad allontanarsi. Al riguardo, l’arbitro precisa nel suo rapporto di avere avuto la sensazione che con l’atteggiamento in questione la persona di cui sopra stesse mettendo in atto nei suoi confronti “una forma di intimidazione”. Pertanto, il Direttore di gara chiedeva spiegazioni al dirigente accompagnatore (e presidente) della squadra di casa, Mauro Giuseppe, invitandolo altresì a fare allontanare l’individuo; a tale richiesta, il presidente rispondeva che si trattava di un “tifosissimo del Polistena e che era lì in segno di protesta nei confronti delle direzioni arbitrali”. Dopo cinque/sei minuti, l’intruso veniva fatto allontanare, per poi posizionarsi dietro la rete di recinzione, da dove proferiva invettive e minacce nei confronti del direttore di gara per tutta la durata dell’incontro. Nel corso delle prime fasi di gioco “una persona identificata dal dirigente come custode che indossava un giaccone della Società Polistena” indirizzava al direttore di gara frasi gravemente minacciose, che cessavano solo allorquando interveniva il capitano, su espressa richiesta dall’arbitro. Al 28° del II tempo, in occasione di una segnatura della Bagnarese, tutti i calciatori del Polistena accerchiavano il direttore di gara (ad esclusione del portiere) nel tentativo di farlo recedere dalla decisione di convalidare il gol. Inoltre, sopraggiungeva dalla panchina il calciatore di riserva del Polistena Sorace Domenico che, dopo aver strattonato l’arbitro, tentava di aggredirlo, non riuscendo tuttavia nel suo proposito grazie sia al repentino spostamento del direttore di gara che, soprattutto, all’intervento del capitano della medesima squadra, che provvedeva a bloccarlo. Nel frattempo, alcuni dei calciatori che avevano accerchiato il direttore di gara lo spintonavano poggiandogli le mani sul petto e lo strattonavano in modo non violento. Uno di essi, “da dietro o laterale”, sferrava un calcio all’arbitro, colpendolo all’emitorace sx e provocandogli un “fortissimo dolore e difficoltà respiratorie”. A tale riguardo l’arbitro ha precisato nel suo rapporto di non aver potuto individuare il suo aggressore, data la posizione in cui si era venuto a trovare quest’ultimo, ma di essere in grado di affermare che tale gesto “è stato compiuto inequivocabilmente da un calciatore titolare presente in quel momento sul terreno di gioco” e di poter escludere con assoluta precisione che potesse trattarsi del già menzionato Sorace Domenico, il quale si trovava tre metri circa davanti all’arbitro. A questo punto, il direttore di gara faceva rientro negli spogliatoi e veniva fatto oggetto di minacce ed insulti da parte di persone non identificate mentre la porta ed il vetro di una finestra all’interno degli spogliatoi medesimi venivano ripetutamente colpiti con pugni e calci. Circa mezz’ora dopo il rientro negli spogliatoi, il direttore di gara, stante le “condizioni fisiche e psicologiche”, si recava al Pronto Soccorso del P.O. di Polistena, accompagnato dalla Polizia e dall’osservatore arbitrale, laddove veniva sottoposto ad esame radiografico dal quale non risultavano fratture e gli veniva diagnosticato un “trauma contusivo emitorace sx” (come da certificato medico acquisito agli atti). Mentre si trovava all’interno del suddetto nosocomio in attesa di essere sottoposto a visita,, il direttore di gara veniva avvicinato da “un signore sconosciuto che a detta del massaggiatore Lemma Giorgio era il presidente della società Polistena” che proferiva frasi minacciose nei suoi confronti. Il Giudice Sportivo, decidendo sulla regolarità della gara in oggetto, ha disposto a carico della Società Polistena la punizione sportiva della perdita della stessa col punteggio di 0-3. Tale decisione appare all’adìta Commissione corretta poiché, a differenza di quanto sostenuto dalla Società reclamante, non si ravvisa alcun motivo per dubitare che, a seguito del colpo proditorio sferratogli certamente da un calciatore del Polistena, l’arbitro non sia stato in grado di continuare a dirigere la gara per il dolore sofferto, tenuto conto anche del contenuto del certificato medico già menzionato. Pertanto, la società Polistena va ritenuta responsabile, oggettivamente, dei fatti che hanno impedito il regolare svolgimento della gara e, conseguentemente, meritevole della sanzione irrogatale, secondo quanto disposto dall’art.12, co.1, del C.G.S.. Appare invece conforme a giustizia, in considerazione dell’entità e delle modalità con cui si sono svolti i fatti accertati dal giudice di I grado, ricondurre ad equità l’ammenda, riducendola ad € 300,00. Per quanto concerne la posizione di Mauro Giuseppe, Presidente del Polistena, va evidenziata la sussistenza di un ragionevole dubbio sul fatto che il Mauro sia lo stesso soggetto che ha proferito minacce nei riguardi dell’arbitro mentre quest’ultimo si trovava al Pronto Soccorso. Tale dubbio nasce dall’affermazione fatta dal direttore di gara nel suo rapporto (a proposito del tentativo di fare allontanare l’intruso dal proprio spogliatoio: “invitavo il dirigente accompagnatore Mauro Giuseppe”, facendo intendere di conoscere l’identità del dirigente medesimo. Pertanto, è ragionevole pensare che qualora l’autore dei fatti accaduti all’interno del Nosocomio fosse stato il Mauro, l’arbitro lo avrebbe individuato direttamente, non definendolo certamente “un signore sconosciuto” e ricorrendo alla testimonianza di un altro tesserato per individuarne l’identità. Da tali considerazioni, ne discende che va revocata l’inibizione inflitta al Presidente Mauro Giuseppe non essendo stata accertata la relativa responsabilità per i fatti in questione, stante la contradditorietà dimostrata dall’arbitro, su questo punto, nel rapporto. Appare corretta la decisione del Giudice Sportivo, ai sensi del disposto dell’art.2, co.2, I capoverso, del C.G.S., di squalificare il capitano del Polistena Mammoliti Girolamo, non essendo stato individuato l’effettivo responsabile dell’atto di violenza a danno dell’arbitro (che, peraltro, ha causato l’interruzione della gara). Tuttavia questa Commissione prende atto che la società Polistena nel reclamo ha indicato l’autore del suddetto atto di violenza nel calciatore Calcopietro Giuseppe, pur attribuendolo a circostanze fortuite. Pertanto, ai sensi del II capoverso del suddetto articolo, va revocata la squalifica inflitta al Mammoliti, essendo venuta meno la relativa responsabilità nel momento dell’individuazione dell’effettivo autore del fatto. Di conseguenza, vanno trasmessi gli atti al Giudice Sportivo per i provvedimenti di competenza nei confronti del calciatore Calcopietro Giuseppe. Appare, infine, congrua ed adeguata la sanzione irrogata al calciatore Sorace Domenico, reo di aver tentato di aggredire l’arbitro, dopo averlo strattonato. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, delibera di: ridurre l’ammenda alla società Polistena ad € 300,00; revocare l’inibizione irrogata al presidente MAURO Giuseppe; revocare la squalifica inflitta al calciatore MAMMOLITI Girolamo; trasmettere gli atti al Giudice Sportivo per l’adozione dei provvedimenti di competenza nei confronti del calciatore CALCOPIETRO Giuseppe; confermare nel resto e dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it