COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 12/1/2005 CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA DELIBERE del giudice sportivo GARA DEL 09/01/2005 SCILLESE CALCIO 2003 – NUOVA GIOIESE
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 72 del 12/1/2005
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
DELIBERE del giudice sportivo
GARA DEL 09/01/2005 SCILLESE CALCIO 2003 - NUOVA GIOIESE
Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali dai quali risulta;
- che al 42° minuto del secondo tempo il Signor Polistena Antonino giocatore della societa
Scillese aggrediva il Signor Faga Dario giocatore della società Nuova Gioiese;
- che tra i due si creava una rissa "con schiaffi, pugni, spintoni e calci";
- che i giocatori e dirigenti di entrambe le società ristabilivano la calma e l'arbitro assumeva i
provvedimenti disciplinari nei confronti dei due giocatori;
- che, mentre rientrava negli spogliatoi, il suddetto Signor Polistena aggrediva con calci e
pugni il citato Signor Faga, mentre un sostenitore della società Scillese, entrato
abusivamente nelre cinto di gioco e avvicinatosi all'arbitro, gli rivolgeva parole offensive e
minacciose;
- che il suddetto sostenitore, allungando le braccia, stringeva con le mani il viso dell'arbitro e
gli scuoteva la testa, energicamente e sferrava "un violento calcio alla parte posteriore della
coscia destra" facendolo cadere a terra e procurandogli forte dolore, rossore e una
contusione;
- che l'arbitro, "limitato nei movimenti", decideva di sospendere definitivamente l'incontro;
ritenuto che la gara non ha avuto regolare svolgimento, per la responsabilità oggettiva della
società Scillese;
visti gli artt.53 delle N.O.I.F. 12 comma 1 e 13 comma 1 punto b,14 comma 1 punti f) e G);
delibera
1) infliggere alla società SCILLESE la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0-3;
2) squalificare per UNA GARA effettiva con decorrenza immediata il campo di giuoco della
società SCILLESE;
3) infliggere alla società SCILLESE l'ammenda di euro 200,00;
4) squalificare fino al 9 MARZO 2005 il calciatore POLISTENA Antonino (Società SCILLESE);
5) squalificare per DUE GARE il calciatore FAGA Dario (Società NUOVA GIOIESE).
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