COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 24/1/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 82 della Società U.S. CASTROVILLARI CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 72 del 12.01.2005 (Ammenda di € 650,00 e DUE gare da disputare a porte chiuse, squalifica calciatore GUIDO Pasqualino per TRE gare, squalifica calciatore BLOISE Luigi per DUE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 24/1/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 82 della Società U.S. CASTROVILLARI CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 72 del 12.01.2005 (Ammenda di € 650,00 e DUE gare da disputare a porte chiuse, squalifica calciatore GUIDO Pasqualino per TRE gare, squalifica calciatore BLOISE Luigi per DUE gare). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rileva in via preliminare che, ai sensi e per gli effetti dell’art.41, co.3, lett.a), del C.G.S., non sono impugnabili le squalifiche dei calciatori fino a due giornate di gara e, conseguentemente, è precluso in questa sede l’esame del reclamo relativamente alla squalifica per due gare del calciatore Bloise Luigi; che dal rapporto arbitrale e dell’assistente risulta in maniera chiara ed inequivoca quanto appresso: Prima dell’inizio della gara Calcio Acri - Castrovillari del 09.01.2005, i sostenitori del Castrovillari divellevano quattro cartelloni pubblicitari fissati alla rete di recinzione per affiggere i propri striscioni. Alle conseguenti rimostranze di alcuni dirigenti dell’Acri e del custode del campo di gioco, quattro tifosi reagivano aggredendoli. I tifosi del Castrovillari si rendevano anche protagonisti, sia prima che nel corso della gara de qua, di ripetuti lanci di fumogeni e petardi, uno dei quali colpiva un calciatore dell’Acri durante la fase del riscaldamento, provocandogli “una ferita di alcuni centimetri che lo costringeva a recarsi al pronto soccorso”; solo il tempestivo intervento delle Forze dell’Ordine presenti evitava ulteriori conseguenze e ristabiliva l’ordine. Un altro petardo esplodeva durante la gara nelle vicinanze dell’assistente arbitrale, causandogli uno stato di stordimento per circa tre minuti. I tifosi in questione, per tutta la durata dell’incontro, lanciavano pietre, monetine, accendini ed aste di bandierine verso l’assistente medesimo, colpendolo in varie parti del corpo e, tenendo, inoltre, un comportamento offensivo e minaccioso nei suoi confronti. A fine gara, i tifosi della squadra ospitata entravano abusivamente in campo e, portandosi sotto la tribuna nella quale si trovavano i tifosi dell’Acri, li provocavano con frasi offensive, lanciandogli contro fumogeni e bengala. Soltanto “il pronto intervento del Presidente e di alcuni collaboratori del Castrovillari e dei dirigenti dell’Acri, unitamente all’intervento dei carabinieri, riportavano l’ordine senza conseguenze alcune”. Il Giudice Sportivo, addebitando correttamente i fatti accaduti alla Società Castrovillari a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento dei propri sostenitori, ha irrogato alla società suddetta la sanzione dell’obbligo di disputare due gare a porte chiuse ed, inoltre, l’ammenda di € 650,00. Tuttavia, tenuto conto di quanto dichiarato dal direttore di gara nel proprio rapporto a proposito del fattivo comportamento del Presidente del Castrovillari e di alcuni collaboratori al termine della gara per ristabilire l’ordine in campo, appare conforme a giustizia ridurre l’ammenda ad € 400,00. Dev’essere, invece, confermata la squalifica per tre gare inflitta al calciatore del Castrovillari Guido Pasqualino, resosi responsabile di avere colpito a fine gara con un pugno in faccia un calciatore avversario. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, delibera di: ridurre l’ammenda alla Società U.S. CASTROVILLARI CALCIO ad € 400,00; confermare nel resto; dispone, infine, accreditare la tassa sul conto della società reclamante.
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