COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 31/1/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 84 della Società COMPR. MONTALTO UFFUGO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 72 del 12. 1.2005 (Squalifica calciatore BARBIERI Lorenzo per QUATTRO gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 31/1/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 84 della Società COMPR. MONTALTO UFFUGO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 72 del 12. 1.2005 (Squalifica calciatore BARBIERI Lorenzo per QUATTRO gare). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; ritenuto che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo; considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti al calciatore Barbieri Lorenzo ed in particolare che va tenuto conto delle particolari circostanze che hanno determinato il comportamento tenuto dal tesserato; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore BARBIERI Lorenzo a TRE giornate di gara e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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