COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 7/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 9 a carico di : Sigg. BONELLI Vincenzo, nato l’11.12.1976 e RICCIUTO Filippo, nato il 30.10.1977 (tesserati della società U.S. Pizzo), del Sig. RUSSO Giuseppe (dirigente accompagnatore della società Pol. Gooventù), del Sig. DE CARIA Giuseppe (allenatore della società Pol. Gioventù), per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.,e della società POL. GIOVENTU’ in applicazione dell’art. 2, comma 4, per responsabilità oggettiva.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 7/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 9 a carico di : Sigg. BONELLI Vincenzo, nato l’11.12.1976 e RICCIUTO Filippo, nato il 30.10.1977 (tesserati della società U.S. Pizzo), del Sig. RUSSO Giuseppe (dirigente accompagnatore della società Pol. Gooventù), del Sig. DE CARIA Giuseppe (allenatore della società Pol. Gioventù), per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.,e della società POL. GIOVENTU’ in applicazione dell’art. 2, comma 4, per responsabilità oggettiva. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali; rilevato che la società Pol. Gioventù ha fatto partecipare alla gara Pol. Gioventù – Zungrese del 19.12.2004 (Campionato Terza categoria del Comitato Provinciale di Vibo Valentia) i calciatori Bonelli Vincenzo e Ricciuto Filippo che non avevano titolo per parteciparvi perché tesserati con la società U.S. Pizzo; che, la Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Calabria, ha irrogato alla società Pol. Gioventù la perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 (C.U. n° 75 del 17.01.2005); che i calciatori Bonelli Vincenzo e Ricciuto Filippo e i tesserati Russo Giuseppe e De Caria Giuseppe devono rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., i primi due per aver partecipato alla gara pur sapendo di essere tesserati per altra società e i sigg.ri Russo Giuseppe e De Caria Giuseppe per avere consentito la partecipazione; che la società pol. Gioventù risponde a titolo di responsabilità oggettiva del comportamento dei propri tesserati; P.Q.M. irroga ai calciatori BONELLI Vincenzo e RICCIUTO Filippo ed al sig. DE CARIA Giuseppe la squalifica fino al 30 GIUGNO 2005, al sig. RUSSO Giuseppe l’inibizione fino al 30 GIUGNO 2005 e alla società POL. GIOVENTU’ l’ammenda di € 250,00.
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