COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 7/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 74 della Società A.C. PROLOCO MOTTA S. LUCIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al C.U. n° 31 del 7.12.2004 (Squalifica calciatore VESCIO Danilo fino al 30.06.2005).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 82 del 7/2/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 74 della Società A.C. PROLOCO MOTTA S. LUCIA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al
C.U. n° 31 del 7.12.2004 (Squalifica calciatore VESCIO Danilo fino al 30.06.2005).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentiti la società reclamante e l’arbitro a chiarimenti;
rileva che nel corso dell’odierna seduta l’arbitro ha ricostruito l’episodio imputato al calciatore Vescia;
in base a quanto il direttore di gara ha affermato la Commissione ritiene che il comportamento posto in
essere da detto calciatore integri gli estremi del tentativo di violenza;
la Commissione ritiene inoltre congrua la sanzione irrogata in primo grado;
il reclamo va pertanto rigettato;
con riferimento alle dichiarazioni rese dal rappresentante della società reclamante nel corso
dell’audizione la Commissione ritiene doversi rimettere gli atti all’Ufficio Indagini;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
rimette gli atti all’Ufficio Indagini per quanto di competenza.
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