COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 7/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 94 della Società A.S. DELIESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 72 del 12.01.2005 (Inibizione Presidente VIGLIANTE Antonio fino al 27.04.2005).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 82 del 7/2/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 94 della Società A.S. DELIESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n°
72 del 12.01.2005 (Inibizione Presidente VIGLIANTE Antonio fino al 27.04.2005).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito telefonicamente l’arbitro a chiarimenti;
considerato che il direttore di gara ha confermato che il sig. Vigliante ha colpito il sig. Pasquino con uno
sputo;
rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice a Vigliante Antonio è congrua ed adeguata
alla natura ed alla entità dei fatti accertati;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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