COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 7/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 100 della Società A.S. PROLOCO MELICUCCA’ avverso la regolarità della gara Proloco Melicuccà – San Giuseppe Rosarno (3 – 3) del 16.01.2005 Campionato Terza Categoria (C.P. Reggio Calabria) per presunta posizione irregolare dei calciatori COLLIA Cosimo e MORRONE Carmelo.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 82 del 7/2/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 100 della Società A.S. PROLOCO MELICUCCA’
avverso la regolarità della gara Proloco Melicuccà – San Giuseppe Rosarno (3 – 3) del 16.01.2005
Campionato Terza Categoria (C.P. Reggio Calabria) per presunta posizione irregolare dei calciatori
COLLIA Cosimo e MORRONE Carmelo.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che la reclamante lamenta l’irregolarità della gara in epigrafe per lo posizione irregolare dei
calciatori COLLIA Cosimo e MORRONE Carmelo poiché privi dell’autorizzazione di cui all’art. 34 comma
3 delle N.O.I.F.;
in merito a tanto, esaminati i tabulati di tesseramento della società San Giuseppe Rosarno, questa
Commissione ha rilevato che in effetti i calciatori in epigrafe sono privi della richiesta autorizzazione.
I due calciatori non avevano titolo a prendere parte alla gara che consequenzialmente deve dirsi
irregolare.
Il reclamo va pertanto accolto;
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo irroga alla società SAN GIUSEPPE ROSARNO la punizione sportiva della
perdita della gara Proloco Melicuccà – San Giuseppe Rosarno del 16.01.2005 con il punteggio di 0 – 3;
dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
Share the post "COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 7/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 100 della Società A.S. PROLOCO MELICUCCA’ avverso la regolarità della gara Proloco Melicuccà – San Giuseppe Rosarno (3 – 3) del 16.01.2005 Campionato Terza Categoria (C.P. Reggio Calabria) per presunta posizione irregolare dei calciatori COLLIA Cosimo e MORRONE Carmelo."