COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 14/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 87 della Società U.S. REAL CATANZARO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 72 del 12. 1.2005 (Ammenda di € 500,00).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 85 del 14/2/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 87 della Società U.S. REAL CATANZARO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al
Comunicato Ufficiale n° 72 del 12. 1.2005 (Ammenda di € 500,00).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito l’arbitro a chiarimenti;
rilevato che non è possibile, in via presuntiva, ritenere che il supporter che ha aggredito l’arbitro sia un
tifoso della società Real Catanzaro;
ritenuto, tuttavia, che, nel caso in esame, è comunque configurabile una responsabilità oggettiva a carico
della società ospitante per avere consentito che una persona non autorizzata si trovasse all’interno del
terreno di gioco e precisamente all’imbocco dello spogliatoio;
ritenuto, infine, che tale fatto comporta ugualmente l’irrogazione di una ammenda a carico della società,
sia pure di minore entità;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce l’ammenda ad € 250,00 e dispone accreditarsi la tassa sul
conto della società reclamante.
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