COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 14/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 87 della Società U.S. REAL CATANZARO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 72 del 12. 1.2005 (Ammenda di € 500,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 14/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 87 della Società U.S. REAL CATANZARO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 72 del 12. 1.2005 (Ammenda di € 500,00). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito l’arbitro a chiarimenti; rilevato che non è possibile, in via presuntiva, ritenere che il supporter che ha aggredito l’arbitro sia un tifoso della società Real Catanzaro; ritenuto, tuttavia, che, nel caso in esame, è comunque configurabile una responsabilità oggettiva a carico della società ospitante per avere consentito che una persona non autorizzata si trovasse all’interno del terreno di gioco e precisamente all’imbocco dello spogliatoio; ritenuto, infine, che tale fatto comporta ugualmente l’irrogazione di una ammenda a carico della società, sia pure di minore entità; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce l’ammenda ad € 250,00 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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