COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 21/2/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 110 della Società A.S. LUZZESE CALCIO 99 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 81 del 02.02.2005 (Squalifica per QUATTRO gare del campo di gioco, DUE punti di penalizzazione, ammenda di € 1200,00, inibizione Sig. LIRANGI Franco fino al 27.11.2005, inibizione Sig. VIVARELLI Renato fino al 07.04.2006).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 21/2/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 110 della Società A.S. LUZZESE CALCIO 99 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 81 del 02.02.2005 (Squalifica per QUATTRO gare del campo di gioco, DUE punti di penalizzazione, ammenda di € 1200,00, inibizione Sig. LIRANGI Franco fino al 27.11.2005, inibizione Sig. VIVARELLI Renato fino al 07.04.2006). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; rilevato in via preliminare che, ai sensi e per gli effetti dell’art.30, co.4, del C.G.S., non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali di gara e le parti interessate e, pertanto, non può essere accolta la richiesta avanzata in tal senso dalla reclamante; rilevato che dal rapporto del direttore di gara e degli assistenti arbitrali della gara Luzzese Calcio ’99- Montepaone Calcio del 23.01.2005 risulta in maniera chiara ed inequivoca quanto appresso: durante l’intero corso della gara, i sostenitori della Società Luzzese Calcio ’99 lanciavano sputi nei confronti di uno degli assistenti arbitrali, raggiungendolo ripetutamente alla nuca ed alle spalle; inoltre, gli stessi sostenitori si rendevano responsabili nei confronti del medesimo assistente sia del lancio di una bottiglia di plastica da n.1,5 litri piena d’acqua, che lo colpiva alla gamba e gli arrecava un forte dolore, che di quello di un accendino, che, tuttavia, non raggiungeva il bersaglio; al 33° del II tempo, il direttore di gara era costretto a sospendere il gioco per fare allontanare quattro persone entrate abusivamente nel campo per destinazione: una di queste, identificata dal capitano della Luzzese Calcio ‘99 nella persona di Lirangi Franco, Presidente della stessa società, si avvicinava al direttore di gara e tentava di aggredirlo, non riuscendo nell’intento per il pronto intervento di alcuni calciatori della medesima società. Inoltre, in tale occasione il Lirangi teneva un comportamento offensivo e gravemente minaccioso nei confronti dell’arbitro; successivamente, si avvicinava all’arbitro il dirigente accompagnatore ufficiale della Luzzese Calcio ’99, Vivarelli Renato (già inibito fino al 07.02.2005), che tentava di aggredirlo, non riuscendovi per il pronto intervento del capitano e di un altro calciatore della stessa società; il Vivarelli, mentre abbandonava il terreno di gioco, tentava di aggredire anche uno degli assistenti arbitrali, non riuscendo nel suo intento per il pronto intervento dei due calciatori succitati i quali, peraltro, riuscivano anche ad allontanare gli estranei che si trovavano in campo, consentendo così la ripresa del gioco; nella medesima circostanza, l’assistente suddetto notava che all’ingresso degli spogliatoi erano posizionate “tre persone estranee” che proferivano espressioni gravemente minacciose nei suoi confronti, prima di essere allontanati dal capitano della squadra ospitante su espressa richiesta dell’arbitro; a fine gara, da un cancello posto sul lato della tribuna entravano sul terreno di gioco circa trenta tifosi della Luzzese Calcio ’99, i quali si scagliavano contro uno degli assistenti arbitrali che faceva rientro negli spogliatoi, tentando di aggredirlo e indirizzandogli frasi gravemente minacciose. L’assistente era costretto a percorrere frettolosamente il corridoio che conduce agli spogliatoi: appena giunto dinanzi alla porta dello spogliatoio riservato alla terna arbitrale, si apprestava ad aprire la porta con la chiave in suo possesso, non riuscendovi in quanto veniva proditoriamente colpito con violenza da uno sconosciuto alla gamba dx con una sedia, che gli provocava forti dolori. In quel frangente entravano nel corridoio circa quindici persone che lo accerchiavano e lo colpivano ripetutamente con violenti pugni, in particolare alla testa, al collo ed alla schiena, provocandogli un forte dolore e “un trauma cranico minore” (come da certificato medico in atti rilasciato dal Pronto Soccorso dell’A.O. di Cosenza). Tale aggressione cessava solo a seguito del “tardivo” intervento di alcuni giocatori della Luzzese Calcio ’99 che provvedevano ad allontanare gli estranei ed a prestare soccorso all’assistente predetto, facendolo sedere in quanto i ripetuti colpi ricevuti sulla testa gli avevano provocato forti capogiri che non gli consentivano di rimanere in piedi; nel frattempo, l’arbitro e l’altro assistente arbitrale, che si accingevano a rientrare negli spogliatoi, venivano aggrediti da altri sostenitori della Luzzese Calcio ’99, i quali colpivano l’arbitro, con calci al piede sx, al piede dx ed alla gamba dx che gli provocavano un forte dolore, nonchè l’assistente, con un pugno sulla spalla e due calci alla coscia dx, che gli causavano forte dolore e “contusioni alla faccia posteriore della coscia dx” (come da certificato medico in atti rilasciato dal Pronto Soccorso dell’A.O. di Cosenza); in tali frangenti, intervenivano fattivamente in difesa dei due malcapitati l’allenatore della Luzzese Calcio ’99, un calciatore della medesima società ed alcune persone non identificate che, al fine di evitare che i due giudici di gara venissero raggiunti da altri colpi, li accompagnavano “a ridosso degli spogliatoi”: tuttavia, nonostante fosse tornata la calma per il prodigarsi anche dei calciatori e dei dirigenti locali, un individuo non identificato si avvicinava al direttore di gara e lo colpiva violentemente con un pugno alla tempia che gli causava un “trauma cranico minore” (come da certificato medico in atti rilasciato dal Pronto Soccorso dell’A.O. di Cosenza); l’arbitro e gli assistenti venivano fatti entrare nello spogliatoio ed il direttore di gara provvedeva a richiedere telefonicamente l’intervento dei Carabinieri (nonostante l’opinione contraria espressa in modo irriguardoso dal Presidente della Luzzese Calcio ’99) i quali, dopo essere sopraggiunti, accompagnavano la terna arbitrale fino al Pronto Soccorso del P.O. dell’Annunziata di Cosenza, laddove venivano visitati e gli venivano rilasciati i certificati medici acquisiti agli atti, le cui diagnosi sono state riferite in precedenza. Alla luce dei fatti accertati, il Giudice Sportivo ha adottato i seguenti provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società Luzzese Calcio ’99: -squalifica per quattro gare del campo di gioco con l’obbligo di disputare le stesse a porte chiuse; -penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva; -ammenda di € 1.200,00. L’adìta Commissione ritiene che il Giudice di I grado abbia correttamente valutato la gravità dei fatti verificatisi: tuttavia, pur prendendo atto che il Giudice medesimo ha inteso ridurre l’ammenda alla società de qua per il fattivo comportamento tenuto dall’allenatore e da alcuni calciatori della società Luzzese Calcio ’99 in occasione degli accadimenti di cui sopra, appare conforme a giustizia ridurre ulteriormente la stessa ad € 1.000,00 e ridurre di un punto la penalizzazione inflitta in considerazione della motivazione suddetta. - 88/628 - Per quanto concerne, invece, le sanzioni irrogate al presidente Lirangi Franco ed al dirigente Vivarelli Renato, questa Commissione, tenuto conto della natura, dell’entità e delle modalità dei fatti verificatisi, assume le seguenti determinazioni: riduce a tutto il 02.10.2005 l’inibizione inflitta al Presidente Lirangi Franco, reo di avere posto in essere un tentativo di aggressione nei confronti del direttore di gara e di aver proferito nei suoi riguardi espressioni offensive e gravemente minacciose; riduce a tutto il 02.11.2005 l’inibizione inflitta al dirigente Vivarelli Renato, il quale si è reso responsabile di tentativo di aggressione nei confronti dell’arbitro e di uno degli assistenti arbitrali, tenuto conto, peraltro, che lo stesso, alla data in cui si è svolta la gara in questione, risultava inibito (fino al 7.2.2005); P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo: riduce ad UN (1) punto la penalizzazione; riduce l’ammenda inflitta alla LUZZESE CALCIO 99 ad € 1.000,00; riduce fino al 2 OTTOBRE 2005 l’inibizione inflitta al presidente LIRANGI Franco; riduce, altresì, fino al 2 NOVEMBRE 2005 l’inibizione irrogata al dirigente Vivarelli Renato (già inibito fino al 07.02.2005); conferma nel resto. dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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