COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 21/2/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 111 della Società POL. CORTALE 91 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com. Uff. n° 81 del 02.02.2005 (Squalifica calciatore VITALIANO Palmiro fino al 27.04.2005).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 21/2/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 111 della Società POL. CORTALE 91 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com. Uff. n° 81 del 02.02.2005 (Squalifica calciatore VITALIANO Palmiro fino al 27.04.2005). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; rilevato in via preliminare che, ai sensi e per gli effetti dell’art.30, co.4, del C.G.S., non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali di gara e le parti interessate e, pertanto, non può essere accolta la richiesta avanzata in tal senso dalla reclamante; rilevato che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca che, al 16° del I tempo della gara Cortale ’91-Tiriolo Martelletto 2000 del 30.01.2005, il calciatore Vitaliano Palmiro del Cortale ’91 “inveiva e spingeva un avversario” e, a seguito della notifica del conseguente provvedimento di espulsione, toglieva il cartellino dalle mani dell’arbitro, strappandolo; ritenuto che il fatto addebitato al Vitaliano integri gli estremi della protesta con esiti violenti nei confronti del direttore di gara; ritenuto tuttavia che appare conforme a giustizia ridurre la squalifica inflitta dal Giudice di I grado al calciatore Vitaliano Palmiro, in considerazione della natura, dell’entità e delle modalità dei fatti testè riportati; visto l’art.32, co.3, C.G.S.; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore VITALIANO Palmiro fino al 3 APRILE 2005, dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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