COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 21/2/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 112 della Società A.S. REAL REGGIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Uff. n°81 del 02.02.2005 (Squalifica calciatore FABIANO Giuseppe fino al 19.07.2005).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 88 del 21/2/2005
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 112 della Società A.S. REAL REGGIO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al
Comunicato Uff. n°81 del 02.02.2005 (Squalifica calciatore FABIANO Giuseppe fino al 19.07.2005).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca che, al termine della gara
Polisportiva San Giuseppe Rosario - Real Reggio del 29.01.2005, il calciatore Lorenti Francesco del
Real Reggio si avvicinava al direttore di gara e gli “strappava dalla bocca con una manata il fischietto,
gettandolo per terra”;
considerato che il fatto addebitato al Lorenti, configurabile quale atto di protesta con esiti violenti nei
confronti dell’arbitro, è stato sanzionato dal Giudice Sportivo in maniera eccessiva, in considerazione
della natura, dell’entità e delle modalità del fatto medesimo;
ritenuto, conseguentemente, che la sanzione irrogata debba essere ridotta;
visto l’art.32, co.3, C.G.S.;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore LORENTI Francesco fino al
3 APRILE 2005 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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