COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 21/2/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 113 della Società A.S. MANGONE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Com. Uff.le n° 18 del 2.2.2005 (Squalifica calciatore CARPINO Carmine fino al 31.3.2005).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 88 del 21/2/2005
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 113 della Società A.S. MANGONE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al
Com. Uff.le n° 18 del 2.2.2005 (Squalifica calciatore CARPINO Carmine fino al 31.3.2005).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che dal rapporto dell’arbitro risulta in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore Carpino
Carmine si è reso responsabile di comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di
gara;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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