COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 21/2/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 113 della Società A.S. MANGONE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Com. Uff.le n° 18 del 2.2.2005 (Squalifica calciatore CARPINO Carmine fino al 31.3.2005).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 21/2/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 113 della Società A.S. MANGONE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Com. Uff.le n° 18 del 2.2.2005 (Squalifica calciatore CARPINO Carmine fino al 31.3.2005). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che dal rapporto dell’arbitro risulta in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore Carpino Carmine si è reso responsabile di comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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