COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 21/2/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 114 della Società S.S. ALLARESE avverso la regolarità della gara Soccer Club Pizzoni – Allarese (3 – 1) del 30.01.2005 Campionato Terza Categoria (C.P. Vibo Valentia) per presunta posizione irregolare del calciatore ROMANO Giovanni.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 88 del 21/2/2005
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 114 della Società S.S. ALLARESE
avverso la regolarità della gara Soccer Club Pizzoni – Allarese (3 – 1) del 30.01.2005 Campionato
Terza Categoria (C.P. Vibo Valentia) per presunta posizione irregolare del calciatore ROMANO
Giovanni.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che alla gara ha preso parte il calciatore Romano Giovanni non autorizzato ai sensi dell’art. 34
delle N.O.I.F.;
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo irroga alla società SOCCER CLUB PIZZONI la punizione sportiva della
perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società
reclamante.
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