COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 21/2/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 114 della Società S.S. ALLARESE avverso la regolarità della gara Soccer Club Pizzoni – Allarese (3 – 1) del 30.01.2005 Campionato Terza Categoria (C.P. Vibo Valentia) per presunta posizione irregolare del calciatore ROMANO Giovanni.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 21/2/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 114 della Società S.S. ALLARESE avverso la regolarità della gara Soccer Club Pizzoni – Allarese (3 – 1) del 30.01.2005 Campionato Terza Categoria (C.P. Vibo Valentia) per presunta posizione irregolare del calciatore ROMANO Giovanni. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che alla gara ha preso parte il calciatore Romano Giovanni non autorizzato ai sensi dell’art. 34 delle N.O.I.F.; P.Q.M. In accoglimento del reclamo irroga alla società SOCCER CLUB PIZZONI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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