COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 28/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 116 della Società APRIGLIANO CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 83 del 09.02.2005 (Ammenda di € 700,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 28/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 116 della Società APRIGLIANO CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 83 del 09.02.2005 (Ammenda di € 700,00). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; ritenuto che alla stregua del riesame i fatti ascritti ai sostenitori della società Aprigliano vanno diversamente valutati, poiché è emerso dal ricorso che si è pur vero quanto descritto nel referto dell’assistente di gara, bisogna però valutare il pronto intervento dei dirigenti dell’Aprigliano, che si sono subito adoperati per far cessare le intemperanze nei confronti dell’assistente arbitrale; che pertanto, appare conforme a giustizia ridurre l’ammenda inflitta in prima sede; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce l’ammenda inflitta dal Giudice Sportivo alla società APRIGLIANO CALCIO ad € 500,00 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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