COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 28/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 116 della Società APRIGLIANO CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 83 del 09.02.2005 (Ammenda di € 700,00).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 91 del 28/2/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 116 della Società APRIGLIANO CALCIO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al
Comunicato Ufficiale n° 83 del 09.02.2005 (Ammenda di € 700,00).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
ritenuto che alla stregua del riesame i fatti ascritti ai sostenitori della società Aprigliano vanno
diversamente valutati, poiché è emerso dal ricorso che si è pur vero quanto descritto nel referto
dell’assistente di gara, bisogna però valutare il pronto intervento dei dirigenti dell’Aprigliano, che si sono
subito adoperati per far cessare le intemperanze nei confronti dell’assistente arbitrale;
che pertanto, appare conforme a giustizia ridurre l’ammenda inflitta in prima sede;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce l’ammenda inflitta dal Giudice Sportivo alla società
APRIGLIANO CALCIO ad € 500,00 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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