COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 28/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 119 della Società S.C. AMATORI GROTTERIA avverso la regolarità della gara Castelvetere – Grotteria (4 – 1) del 06.02.2005 Campionato Amatori (C.L.. Locri) per Regolarità della gara.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 91 del 28/2/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 119 della Società S.C. AMATORI GROTTERIA
avverso la regolarità della gara Castelvetere – Grotteria (4 – 1) del 06.02.2005 Campionato Amatori
(C.L.. Locri) per Regolarità della gara.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
visti gli atti forniti dal C.R. Calabria dai quali risulta che il calciatore Scidà Luciano non aveva titolo a
partecipare legittimamente alla gara poiché squalificato fino al 19.08.2007 (C.U. n° 75 s.s. 2002/2003),
squalifica non ancora scontata alla data del 6.2.2005;
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo irroga alla società CASTELVETERE la punizione sportiva della perdita della
gara con il punteggio di 0 – 3 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
Dispone, inoltre, trasmettersi gli atti al Presidente del Comitato per gli eventuali provvedimenti di
competenza nei confronti del calciatore SCIDA’ Luciano.
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