COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 28/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 120 della Società A.S. SAN COSTANTINO avverso la regolarità della gara Vazzanese – San Costantino (2 – 0) del 06.02.2005 Campionato Seconda Categoria (C.P. Vibo Valentia) per presunta posizione irregolare dei calciatori SCIDA’ Sandro, AQUILA Francesco A., DE MASI Filippo e VARI’ Francesco.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 91 del 28/2/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 120 della Società A.S. SAN COSTANTINO
avverso la regolarità della gara Vazzanese – San Costantino (2 – 0) del 06.02.2005 Campionato
Seconda Categoria (C.P. Vibo Valentia) per presunta posizione irregolare dei calciatori SCIDA’
Sandro, AQUILA Francesco A., DE MASI Filippo e VARI’ Francesco.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
considerato che dagli atti ufficiali risulta che i predetti calciatori sono regolarmente tesserati con la società
Vazzanese;
pertanto il ricorso in esame è manifestatamene infondato;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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