COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 7/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 80 della Società U.S. PORTIGLIOLESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Locale di Locri di cui al Com. Uff. n° 21 del 28.12.2004 (Regolarità della gara Falchi Maropati – Portigliolese del 12.12.04).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 94 del 7/3/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 80 della Società U.S. PORTIGLIOLESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Locale di Locri di cui al Com. Uff. n° 21 del 28.12.2004
(Regolarità della gara Falchi Maropati – Portigliolese del 12.12.04).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la società reclamante;
rilevato che la società reclamante lamenta che la gara in epigrafe non ha avuto regolare svolgimento in quanto al 42° del
secondo tempo – venutasi a determinare l’indisponibilità di palloni regolamentari - l’arbitro avrebbe fischiato la fine senza far
disputare i rimanenti minuti di gara, tra essi compresi quelli relativi al recupero.
Nel supplemento di rapporto l’arbitro ha scritto: “ Al 42° s.t. il gioco non poteva riprendere perché il pallone si perdeva al di fuori
della recinzione e non veniva ritrovato più. La società metteva a disposizione quattro palloni ma nessuno di questi era in
condizioni adatte al gioco. Facevo richiesta alla società di recuperare un pallone idoneo ma non mi veniva data nessuna
risposta”.
Dichiarazioni analoghe venivano rese dal direttore di gara nel chiarimento fornito al Giudice sportivo investito del reclamo in
primo grado.
Testualmente: “al 42° s.t. avevo deciso di effettuare qualche minuto di recupero a seguito di sostituzioni, ma al 45° s.t. avendo
notato che i palloni messi a disposizione dalla società U. S. Falchi Maropati erano leggermente sgonfi, ho deciso di chiudere
regolarmente la gara”.
Tali affermazioni depongono certamente nel senso di confermare la tesi della reclamante. In effetti, l’assenza di palloni ha
impedito all’arbitro di completare la gara imponendo la conclusione anticipata della stessa e comportando la sua conseguente
irregolarità.
Il reclamo va pertanto accolto; conseguentemente va irrogata nei confronti dell’U. S. Falchi Maropati la punizione sportiva della
perdita della gara con il punteggio di 0 – 3.
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo irroga all’U. S. FALCHI MAROPATI la punizione sportiva della perdita di gara col punteggio di 0–3;
dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
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