COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 7/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 122 della Società U.S. PALMESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°86 del 16.02.2005 (Ammenda di € 1200,00 e DIFFIDA).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 94 del 7/3/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 122 della Società U.S. PALMESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°86 del
16.02.2005 (Ammenda di € 1200,00 e DIFFIDA).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la società reclamante;
rilevato che la società reclamante chiede la revoca delle sanzioni di cui in epigrafe o, in subordine, la riduzione dell’ammenda.
le tesi della reclamante non sono da accogliere.
i fatti contestati non possono essere assolutamente posti in dubbio, attese le particolareggiate ricostruzioni che degli stessi
fanno il direttore di gara ed il suo assistente.
gli stessi sono, naturalmente, da ascriversi - ai sensi dell’art. 9 del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva - alla società cui
appartengono i sostenitori che degli stessi si sono resi protagonisti.
in relazione alla gravità della sanzione è da dirsi che la stessa è assolutamente congrua ai fatti contestati. Gli stessi si sono
succeduti nel corso dell’intera gara comportandone per due volte la sospensione. Alcuni di essi, come il lancio di pietre nei
confronti degli ufficiali di gara che venivano colpiti, sono stati connotati da una chiara potenzialità dannosa, mentre il ripetuto
lancio di sputi che colpivano arbitro e assistente sono atti, come più volte affermato dalla C.A.F., che assumono “una
potenzialità lesiva della dignità e del decoro del soggetto passivo, a volte più grave dell’atto d violenza”.
il reclamo va pertanto rigettato.
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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