COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 7/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 123 della Società S.S. CALCIO GALLICO 2001 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Reg. Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°86 del 16.2.2005 (Squalifica calciatore FONTANA Filippo fino al 30.03.2005).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 7/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 123 della Società S.S. CALCIO GALLICO 2001 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Reg. Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°86 del 16.2.2005 (Squalifica calciatore FONTANA Filippo fino al 30.03.2005). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che dal rapporto di uno degli assistenti arbitrali risulta in maniera chiara ed inequivoca che al termine della gara Polistena –Gallico del 9.02.2005, il calciatore Fontana Filippo, della Società S.S. Calcio Gallico 2001, proferiva nei suoi confronti parole offensive e minacciose, spingendolo con il petto, senza alcuna conseguenza; considerato, pertanto, che il Fontana si è reso responsabile di avere posto in essere nei confronti del suddetto assistente arbitrale un atto di modestissima violenza oltre che un comportamento offensivo e minaccioso; ritenuto che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo sia congrua ed adeguata all’entità dei fatti addebitati al calciatore in questione; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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