COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 7/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 126 della Società F.C. MAIERA’ 2001 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n°18 del 2.2.2005 (Squalifica calciatore PASCALE Daniele fino al 3.4.2005).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 94 del 7/3/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 126 della Società F.C. MAIERA’ 2001
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n°18
del 2.2.2005 (Squalifica calciatore PASCALE Daniele fino al 3.4.2005).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
Rilevato che la società reclamante ha trasmesso il reclamo oltre i termini previsti al punto 5) dell’art. 42 dal C.G.S., e privo in
allegato della tassa richiesta.
Per detti motivi il reclamo è inammissibile ai sensi dell’art. 29 punto 9) C.G.S..
P.Q.M.
dichiara il reclamo inammissibile e dispone l’addebito della tassa reclamo sul conto della ricorrente.
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