COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 7/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 129 della Società A.S. SAN COSTANTINO avverso la regolarità della gara Sorianese – San Costantino (4 – 2) del 20.02.2005 Campionato Seconda Categoria (C.P. Vibo Valentia) per presunta posizione irregolare dei calciatori FURCI Pasqualino, FIGLIUZZI Domenico e SIMONETTI Raffaele.
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 94 del 7/3/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 129 della Società A.S. SAN COSTANTINO
avverso la regolarità della gara Sorianese – San Costantino (4 – 2) del 20.02.2005 Campionato Seconda Categoria (C.P.
Vibo Valentia) per presunta posizione irregolare dei calciatori FURCI Pasqualino, FIGLIUZZI Domenico e SIMONETTI
Raffaele.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che alla gara Sorianese - San Costantino del 20.02.2005 hanno preso parte nelle file della società ospitante i calciatori
Furci Pasqualino (nato il 25.10.1986), Figliuzzi Domenico (nato il 31.03.1986) e Simonetti Raffaele (nato il 18.10.1965);
che i calciatori Furci Pasqualino e Figliuzzi Domenico non avevano titolo a prendere parte alla gara de qua, perché alla data
della disputa della stessa risultavano tesserati, rispettivamente, con le Società A.S.D. Nuova Mileto ed A.C. Serrese;
rilevato, invece, che il calciatore Simonetti Raffaele aveva titolo a parteciparvi, essendo alla data medesima regolarmente
tesserato per la Società Pol. Sorianese;
visto ed applicato l’art.12, co.5, lett.a), del C.G.S.;
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo, irroga alla Società POL. SORIANESE la punizione sportiva della perdita della gara Sorianese-San
Costantino del 20.02.2005 con il punteggio di 0-3, disponendo accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
Dispone, altresì, trasmettersi gli atti al Presidente del Comitato Regionale per gli eventuali provvedimenti di competenza.
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