COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 14/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 133 della Società A.S. CCAR CRISSA avverso la regolarità della gara Soccer Club Pizzoni – Ccar Crissa (3 – 2) del 13.02.2005 Campionato Terza Categoria (C.P. Vibo Valentia) per Regolarità della gara.
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 98 del 14/3/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 133 della Società A.S. CCAR CRISSA
avverso la regolarità della gara Soccer Club Pizzoni – Ccar Crissa (3 – 2) del 13.02.2005 Campionato Terza Categoria
(C.P. Vibo Valentia) per Regolarità della gara.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
rilevato che il reclamo è inammissibile poiché in violazione dell’art. 42, del C.G.S., la reclamante non ha proposto il ricorso nei
sette giorni previsti dalla suddetta disposizione;
P.Q.M.
dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.
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