COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 14/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 133 della Società A.S. CCAR CRISSA avverso la regolarità della gara Soccer Club Pizzoni – Ccar Crissa (3 – 2) del 13.02.2005 Campionato Terza Categoria (C.P. Vibo Valentia) per Regolarità della gara.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 14/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 133 della Società A.S. CCAR CRISSA avverso la regolarità della gara Soccer Club Pizzoni – Ccar Crissa (3 – 2) del 13.02.2005 Campionato Terza Categoria (C.P. Vibo Valentia) per Regolarità della gara. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che il reclamo è inammissibile poiché in violazione dell’art. 42, del C.G.S., la reclamante non ha proposto il ricorso nei sette giorni previsti dalla suddetta disposizione; P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it