COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 14/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 109 della Società F.C. SAN ROCCO BOCCHIGLIERO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Uff.le n° 28 del 12.1.2005 (Squalifica calciatore BOSSIO Giuseppe fino all’ 8.01.2007).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 14/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 109 della Società F.C. SAN ROCCO BOCCHIGLIERO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Uff.le n° 28 del 12.1.2005 (Squalifica calciatore BOSSIO Giuseppe fino all’ 8.01.2007). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentiti la reclamante e l’arbitro a chiarimenti; ritenuto che dal rapporto arbitrale e dai chiarimenti forniti nell’odierna seduta risulta in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore Bossio Giuseppe nel contestare una decisione arbitrale correva verso il direttore di gara spingendolo e colpendolo con un calcio al braccio sinistro senza alcuna conseguenza; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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