COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 14/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 117 della Società S.C. DRAGOS avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 86 del 16.2.2005 (Squalifica calciatore FOGLIA Mario fino al 6.09.2005).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 98 del 14/3/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 117 della Società S.C. DRAGOS
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 86 del
16.2.2005 (Squalifica calciatore FOGLIA Mario fino al 6.09.2005).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito il direttore di gara a chiarimenti;
rilevato che dall’interrogatorio del direttore di gara è emerso in modo chiaro che nella fattispecie si sia verificato un errore di
individuazione dell’autore materiale degli atti violenti subiti dallo stesso; infatti, durante l’interrogatorio il direttore di gara ha
dichiarato che a colpirlo è stato il n.6 della società Dragos sig. Astorino Fabio e non il n. 8 Foglia Mario;
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso, revoca la sanzione inflitta al calciatore FOGLIA Mario e dispone infliggere la squalifica a carico del
calciatore ASTORINO Fabio fino al 6 SETTEMBRE 2005:
dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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