COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 14/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 131 della Società A.S. ROSARNO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 86 del 16.2.2005 (Ammenda € 100,00, squalifica allenatore NUCERA Antonio fino al 23.02.2005, squalifica calciatore MULTARI Fortunato fino all’ 11.05.2005).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 14/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 131 della Società A.S. ROSARNO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 86 del 16.2.2005 (Ammenda € 100,00, squalifica allenatore NUCERA Antonio fino al 23.02.2005, squalifica calciatore MULTARI Fortunato fino all’ 11.05.2005). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; ritenuto che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca che l’allenatore Numera Antonio protestava nei confronti dell’arbitro e che il calciatore Multari Fortunato teneva un comportamento irriguardoso nei confronti del medesimo direttore di gara; ritenuto che la sanzione inflitta a carico del Multari Fortunato appare eccessiva rispetto alla natura ed all’entità dei fatti accertati del Giudice Sportivo, sicchè appare conforme a giustizia contenere la durata; P.Q.M. in accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore MULTARI Fortunato fino al 17 MARZO 2005 conferma nel resto e dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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