COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 14/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 132 della Società G.S. REAL ROGES CALCIO A 5 avverso la regolarità della gara Real Roges – Bulls Castrolibero (2 – 6) del 5.02.2005 Campionato Calcio a Cinque “serie D” (C.P. Cosenza) per presunta posizione irregolare dei calciatori MARANO Giovanni e CIPPARRONE Sandro.
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 98 del 14/3/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 132 della Società G.S. REAL ROGES CALCIO A 5
avverso la regolarità della gara Real Roges – Bulls Castrolibero (2 – 6) del 5.02.2005 Campionato Calcio a Cinque “serie
D” (C.P. Cosenza) per presunta posizione irregolare dei calciatori MARANO Giovanni e CIPPARRONE Sandro.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
rilevato che il reclamo è inammissibile poiché in violazione dell’art. 29, comma 5 del C.G.S., la reclamante non ha fornito la prova
della trasmissione del reclamo alla controparte;
P.Q.M.
dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.
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