COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 14/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 11 a carico di : calciatori VOLPINTESTA Vincenzo nato il 12.02.1969, e DE VUONO Marco, nato il 9.07.1975, (tesserati con la società U.S. Apriglianese), del Sig. RIZZUTO Giuseppe, (Dirigente accompagnatore della società U.S. Apriglianese), e del Sig. FILICE Pierpaolo, (allenatore della società U.S. Apriglianese), per violazione dell’ art. 1 comma 1 del C.G.S., nonchè della società U.S. APRIGLIANESE in applicazione dell’art. 2 comma 4 del C.G.S..

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 98 del 14/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 11 a carico di : calciatori VOLPINTESTA Vincenzo nato il 12.02.1969, e DE VUONO Marco, nato il 9.07.1975, (tesserati con la società U.S. Apriglianese), del Sig. RIZZUTO Giuseppe, (Dirigente accompagnatore della società U.S. Apriglianese), e del Sig. FILICE Pierpaolo, (allenatore della società U.S. Apriglianese), per violazione dell’ art. 1 comma 1 del C.G.S., nonchè della società U.S. APRIGLIANESE in applicazione dell’art. 2 comma 4 del C.G.S.. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali; viste le risultanze del procedimento svolto presso questo organo disciplinare; ritenuto che sono risultati definitivamente accertati i fatti posti a fare del deferimento, consistiti nella contraffazione del documento di identità di Vincenzo Volpintesta al fine di consentire al calciatore De Vuono Marco di prendere parte alla gara Apriglianese – Real Popilia del 23.01.2005; ritenuto che non vi è in atti la prova della responsabilità del calciatore Volpintesta Vincenzo che anzi, appare, dalle dichiarazioni rese concordemente dagli altri deferiti, estraneo alla vicenda; considerato che i medesimi fatti integrano gli estremi della violazione contestata a carico dei Signori De Vuono Marco, Rizzuto Giuseppe e Filice Pierpaolo e la responsabilità oggettiva della loro società di appartenenza; P.Q.M. irroga al calciatore DE VUONO Marco la squalifica fino al 30 MAGGIO 2008; al dirigente RIZZUTO Giuseppe l’inibizione fino al 15 MARZO 2007; all’allenatore FILICE Pierpaolo la squalifica fino al 15 MARZO 2007; alla società U.S. APRIGLIANESE l’ammenda di € 500,00; dichiara, infine, il non luogo a procedere nei confronti di VOLPINTESTA Vincenzo.
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