COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 dell’ 8/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 2 (s.s. 2003/2004) a carico di : Sig. Giuseppe CONDEMI (allenatore della società A.S. Calcio Riunite C. srl), e della società A.S. CALCIO RIUNITE C. srl, per rispondere , il primo della violazione di cui all’art. 3, comma 1 del C.G.S., e la società A.S. CALCIO RIUNITE c: srl della violazione di cui all’art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio allenatore.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 dell’ 8/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 2 (s.s. 2003/2004) a carico di : Sig. Giuseppe CONDEMI (allenatore della società A.S. Calcio Riunite C. srl), e della società A.S. CALCIO RIUNITE C. srl, per rispondere , il primo della violazione di cui all’art. 3, comma 1 del C.G.S., e la società A.S. CALCIO RIUNITE c: srl della violazione di cui all’art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio allenatore. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali; sentito il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello; viste le risultanze del procedimento presso l’Ufficio Indagini della F.I.G.C.; rilevato che risulta in atti che il Sig. Giuseppe Condemi ha formalmente disconosciuto il contenuto dell’articolo apparso su un giornale locale, dando altresì dimostrazione di aver diffidato il direttore del giornale a voler rettificare quanto pubblicato; per quanto attiene la società Calcio Riunite C., si rileva il non doversi procedere perché ad oggi inattiva; considerato che il fatto integra gli estremi della violazione contestata al Sig. Condemi Giuseppe e valutato il ravvedimento dello stesso; P.Q.M. irroga al Sig. CONDEMI Giuseppe l’Inibizione per 15 (quindici) giorni , dichiara altresì il non procedere nei confronti della società perché ad oggi inattiva.
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