COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 dell’ 8/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 4 (s.s. 2003/2004) a carico di : Sig. Pasquale ROMANO (Presidente della società Comprensorio Monte Poro), e della società COMPRENSORIO MONTE PORO, per rispondere, il primo della violazione di cui all’art. 1, comma 3 del C.G.S., e la società COMPRENSORIO MONTE PORO della violazione di cui all’art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità diretta in relazione al comportamento del proprio presidente.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 dell’ 8/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 4 (s.s. 2003/2004) a carico di : Sig. Pasquale ROMANO (Presidente della società Comprensorio Monte Poro), e della società COMPRENSORIO MONTE PORO, per rispondere, il primo della violazione di cui all’art. 1, comma 3 del C.G.S., e la società COMPRENSORIO MONTE PORO della violazione di cui all’art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità diretta in relazione al comportamento del proprio presidente. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali; sentito il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello nonché il rappresentante della società Comp. Monte Poro; viste le risultanze del procedimento presso l’Ufficio Indagini; rilevato che come risulta dalle dichiarazioni rese dal Sig. Mesiano Filippo dirigente della società Comprensorio Monte Poro, la mancata comparizione del Romano alla convocazione dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C. è da valutare non come atto compiuto con la volontà di non rispettare il dettato dell’art. 1, comma 3 del C.G.S., bensì in assoluta buona fede; considerato altresì per come risulta dichiarato in atti che il Romano si trovava fuori sede per motivi di lavoro; considerato che il fatto integra gli estremi della violazione contestata a Pasquale Romano e la responsabilità oggettiva della sua società di appartenenza; P.Q.M. irroga al Sig. ROMANO Pasquale l’Inibizione a ricoprire cariche federali per 15 (quindici)giorni; alla società COMPRENSORIO MONTE PORO (ORA Nuova Mileto) l’ammenda di €. 200,00 a titolo di responsabilità oggettiva;
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