COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 15/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 20 della Società U.S. COTRONEI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Crotone di cui al C.U. n° 10 del 27.10.2004 (Punizione sportiva perdita della gara Florens San Giovanni – Cotronei del 23.10.2004 con il punteggio di 0 – 3, squalifica calciatori GAROFALO Pasquale e CRIBARI Alessio per quattro gare)

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 15/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 20 della Società U.S. COTRONEI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Crotone di cui al C.U. n° 10 del 27.10.2004 (Punizione sportiva perdita della gara Florens San Giovanni – Cotronei del 23.10.2004 con il punteggio di 0 – 3, squalifica calciatori GAROFALO Pasquale e CRIBARI Alessio per quattro gare) LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo sentiti il rappresentante della società reclamante e l’arbitro telefonicamente a chiarimenti; rilevato che la reclamante impugna la decisione con cui il giudice di primo grado ha inflitto alla U. S. Cotronei la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3, nonché le squalifiche di cui in epigrafe. L’arbitro nel suo rapporto ha ricostruito i fatti relativi alla gara in esame, confermando il rapporto di gara, per come segue. Al 51’ del secondo tempo, dopo aver segnalato sette minuti di recupero, al momento di decretare un rigore a favore della squadra ospitante, a seguito di atto di violenza seguito dal provvedimento di espulsione adottato ai danni del responsabile, scoppiava una rissa che coinvolgeva sette o otto giocatori di entrambi le squadre. La stessa non veniva sedata, neanche dai dirigenti delle due squadre, tant’è che alcuni calciatori lasciavano il campo; l’arbitro riteneva necessario sospendere definitivamente la gara. Si impone – quindi - di valutare se la decisione di sospendere la gara possa definirsi legittima perché assunta in presenza dei presupposti che ne richiedevano l’adozione. Le attività istruttorie di questo procedimento inducono alla determinazione che i necessari presupposti in effetti ricorrevano. Vale la pena di ricordare come la C.A.F. in relazione all’art. 64 comma 2 N.O.I.F. - che attribuisce all’arbitro il potere di interrompere la gara o di proseguirla pro forma in presenza di fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei guardalinee o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio - abbia sempre richiesto che la situazione che ricorre sia di incertezza e di turbativa immanente, grave, oggettiva e non ovviabile col ricorso a provvedimenti idonei a riportare l’ordine in campo. Nel caso che occupa la valutazione globale della situazione nonché l’esame dei singoli episodi induce a ritenere che l’arbitro ha fatto uso del potere in esame in modo adeguato. La sua decisione non si mostra perciò censurabile. Per tali motivi, consequenzialmente, questa Commissione dispone il rigetto del reclamo nella parte in cui si impugna la decisione di infliggere alla U.S. Cotronei (unitamente alla Società Florens S. G.) la punizione sportiva della perdita della gara per 0 –3. Relativamente alla parte del reclamo in cui si impugna la squalifica dei calciatori Garofalo e Cribari, l’arbitro ha chiarito che nell’indicare i calciatori n. 3 e n. 5 della Florens come responsabili, oltre a Mellace e Borza, della procurata rissa, li ha erroneamente individuati negli atleti Garofalo e Cribari, invero in forza alla squadra avversaria. In effetti l’indicazione esatta va riferita ai calciatori Guzzo Luigi e Spadafora Vittorio. P.Q.M. rigetta il reclamo relativamente all’impugnazione della decisione di infliggere alla U.S. Cotronei la punizione sportiva della perdita della gara per 0 –3; lo accoglie nella rimanente parte revocando la squalifica irrogata ai calciatori GAROFALO Pasquale e CRIBARI Alessio; rimette gli atti al giudice sportivo per quanto si sua competenza dispone accreditarsi sul conto della reclamante la tassa reclamo.
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