COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 29/11/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 19 della Società A.S. SAN COSTANTINO avverso la regolarità della gara San Costantino – Vazzanese (1 – 5) del 24.10.2004 Campionato Seconda Categoria (C.P. Vibo Valentia) per presunta posizione irregolare dei calciatori MASSA Francesco e dell’Assistente Arbitrale .
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 56 del 29/11/2004
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 19 della Società A.S. SAN COSTANTINO
avverso la regolarità della gara San Costantino – Vazzanese (1 – 5) del 24.10.2004 Campionato
Seconda Categoria (C.P. Vibo Valentia) per presunta posizione irregolare dei calciatori MASSA
Francesco e dell’Assistente Arbitrale .
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito l’arbitro a chiarimenti;
rilevato che La reclamante lamenta l’irregolarità della gara in epigrafe per posizione irregolare del
calciatore Massa Francesco non identificato in modo conforme alle disposizioni regolamentari e per
l’assoluta impossibilità di individuare il tesserato che ha svolto le funzioni di assistente arbitrale in quanto
lo stesso non figura nella distinta consegnata alla A.S San Costantino.
Nel corso dell’odierna seduta l’arbitro ha rappresentato che tutti i calciatori della Vazzanese sono stati
identificati a mezzo di valido documento di riconoscimento.
ha inoltre rappresentato che la persona che aveva funzioni di Assistente arbitrale della società San
Costantino è stato da lui identificato come Gentile Antonino ed ha svolto le funzioni stesse per tutta la
gara.
In merito a tanto, esaminati i tabulati di tesseramento della Società Vazzanese, questa Commissione ha
rilevato che nessun calciatore a nome Gentile Antonino risulta tesserato con la stessa società.
Vero è che dai suddetti tabulati risulta tesserato Gentile Antonio nato il 7.5.1989 il quale non risulta
autorizzato ai sensi dell’art. 34 N.O.I.F..
sicché non può revocarsi in dubbio che la persona che ha svolto le funzioni di Assistente arbitrale non
aveva titolo a prendere parte alla gara. Il reclamo va perciò accolto.
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo irroga alla società VAZZANESE la punizione sportiva della perdita della
gara San Costantino – Vazzanese del 24.10.2004 con il punteggio di 0 – 3;
dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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