COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 29/11/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 33 della Società A.S. NICASTRO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com.Uff. n° 48 del 17.11.2004 (Squalifica calciatore NOTARIS Raffaele fino al 17.02.2005).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 56 del 29/11/2004
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 33 della Società A.S. NICASTRO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al
Com.Uff. n° 48 del 17.11.2004 (Squalifica calciatore NOTARIS Raffaele fino al 17.02.2005).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito telefonicamente l’arbitro a chiarimenti;
rilevato che la società reclamante sostiene che il tentativo di aggressione ed il lancio della scarpa in
direzione dell’arbitro per cui è stata inflitta la squalifica fino a tutto il 17.02.2005 al capitano della squadra
Notaris Raffaele (art 2 C.G.S.) è imputabile al calciatore De Sensi Alberto.
chiede pertanto che venga revocata la squalifica al Notaris Raffaele e sanzionato il De Sensi Alberto
riconducendo inoltre l’episodio in questione all’altro già attribuito al De Sensi Alberto (protesta violenta
nei confronti dell’arbitro), cioè ad un’unica “volizione”, al fine di mitigare la sanzione da infliggere.
l’arbitro – sentito telefonicamente a chiarimenti - ha ricostruito l’episodio, escludendo che il calciatore
che ha tentato di aggredirlo e lanciato la scarpa possa essere il Notaris.
ha poi illustrato le modalità dell’episodio stesso, che alla luce dei chiarimenti resi, non può configurarsi
come atto di violenza, e riconducibile pertanto all’art. 2 del C.G.S., in quanto il lancio della scarpa è
avvenuto a distanza tale da ritenere che lo stesso sia “solo un atto di protesta violenta”.
per come l’episodio è stato ricostruito, la Commissione disciplinare ritiene che la sanzione al capitano
debba essere revocata.
revoca perciò la sanzione al capitano.
ritiene inoltre congrua la sanzione inflitta al De Sensi per l’atto di protesta violenta e che la società
reclamante aveva chiesto di rimodulare.
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo REVOCA la sanzione inflitta al calciatore NOTARIS Raffaele, rigetta il
reclamo nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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