COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 dell’ 1/12/2004 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GARA DEL 23/11/2004 RIZZICONESE – ROCCELLA

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 dell’ 1/12/2004 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GARA DEL 23/11/2004 RIZZICONESE - ROCCELLA Il Giudice Sportivo letti gli atti ufficiali dai quali risulta: - che per tutta la durata del secondo tempo i giocatori della società Rizziconese hanno assunto un atteggiamento ostile nei confronti dell' arbitro e minaccioso nei confronti dei giocatori ospiti; - che al 46° del secondo tempo a seguito di un calcio di rigore decretato dall' arbitro a favore della società Roccella, "quasi tutti i calciatori locali" attorniavano l' arbitro e protestavano vibratamente; - che i suddetti giocatori allontanavano più volte il pallone non consentendo l' esecuzione del calcio di rigore; - che entravano sul terreno di gioco i dirigenti della società Rizziconese nel tentativo di riportare l'ordine, ma i propri giocatori assumevano "un comportamento ostile anche nei confronti degli stessi"; - che a questo punto l' arbitro, constatando "l'animosità che si era venuta a creare", la totale assenza di forza pubblica e ritenuto non esistere i presupposti per continuare la gara, decideva di sospendere definitivamente la stessa; - che un giocatore della società Rizziconese non identificato dall' arbitro, lanciava pietre verso la porta dello spogliatoio della squadra avversaria; ritenuto che la gara non ha avuto regolarmente svolgimento, per la responsabilità diretta dei giocatori e oggettiva della società Rizziconese; visto l' art. 43 delle N.O.I.F. 12 punto 1 e 13 punto 1 comma b) del C .G.S.; delibera 1. infliggere alla società RIZZICONESE la punizione sportiva della perdita di gara col punteggio di 0 -3; 2. infliggere alla società RIZZICONESE l' ammenda di €. 100.00.
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