COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 10/12/2004 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARA DEL 08/12/2004 TORTORA – MIRTO CROSIA

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 10/12/2004 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARA DEL 08/12/2004 TORTORA - MIRTO CROSIA Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali dai quali risulta; - che a fine gara mentre l'arbitro faceva rientro negli spogliatoi, dalle tribune gli venivano rivolte frasi minacciose; - che giunto davanti alla porta degli spogliatoi, il Signor Lentini Egidio, dirigente della società Tortora, rivolgeva all'arbitro parole irriguardose; - che il suddetto Lentini ed il Signor De Francesco Biagio "tiravano dei pugni abbastanza forti" alla porta dello spogliatoio arbitrale; - che mentre l'arbitro si trovava nello spogliatoio "il pubblico" gli rivolgeva frasi offensive e attraverso una finestra lanciava pietre all'interno dello spogliatoio; - che mentre l'arbitro si avvicinava alla porta dello spogliatoio per uscire, un gruppo di tifosi della società Tortora "stava per aggredirlo; - che, mentre l'arbitro dopo aver aspettato alcuni minuti, insieme al dirigente accompagnatore della società Tortora lasciava gli spogliatoi per recarsi alla propria autovettura "qualche tifoso" gli lanciava contro un accendino, senza colpirlo; - che una persona non identificata rivolgeva all'arbitro parole offensive, mentre "un altro tifoso" lo colpiva con un calcio"non troppo forte" al polpaccio ed al quadricipite destro prima che riuscisse ad entrare"velocemente"nella propria autovettura ed a lasciare l'impianto di giuoco senza poter fare constatare eventuali danni subiti dalla propria macchina; - che l'arbitro constatava successivamente che la propria autovettura presentava delle"rigatine anche abbastanza profonde" e dei graffi; visti gli artt.13 punto 1 commi b) e d) e 14 punto 1 comma e) del C.G. S.; delibera 1) infliggere alla società TORTORA l’obbligo di disputare una gara a porte chiuse; 2) inibire fino al 05 GENNAIO 2005 il Signor LENTINI EGIDIO DANIELE, dirigente della società TORTORA; 3) inibire fino al 22 DICEMBRE 2004 il Signor DE FRANCESCO BIAGIO dirigente della società TORTORA; 4) infliggere alla società TORTORA l'ammenda di €. 500.00 con obbligo per la società di tenere indenne l'arbitro dei danni subiti, se richiesti; 5) pubblicare il risultato della gara: TORTORA – MIRTO CROSIA = 2 - 3.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it