COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 13/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 47 della Società S.C. BAR AMARANTO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al Com.Uff. n° 18 del 25.11.2004 (Regolarità della gara Bovese – Bar Amaranto del 20.11.2004).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 13/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 47 della Società S.C. BAR AMARANTO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al Com.Uff. n° 18 del 25.11.2004 (Regolarità della gara Bovese – Bar Amaranto del 20.11.2004). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato in via preliminare che, ai sensi e per gli effetti dell’art.30, co.4, del C.G.S., non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali di gara e le parti interessate e, pertanto, non può essere accolta la richiesta avanzata in tal senso dalla reclamante; rilevato che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca quanto qui di seguito riportato: nell’intervallo della gara Bovese - Bar Amaranto del 20.11.2004, il direttore di gara veniva colto nello spogliatoio da coliche addominali che, tuttavia, non gli impedivano di far iniziare il II tempo. Al 10° minuto del II tempo si formava una ressa in campo in seguito alla reazione avuta da un calciatore del Bar Amaranto per effetto di un fallo di gioco subìto. In quel frangente, il direttore di gara veniva colto “da malore, con capogiri e senso di debolezza”: tale stato, a detta del direttore di gara, veniva interpretato dai calciatori della Bovese quale scusa dovuta ad “incapacità a prendere le dovute sanzioni disciplinari”. E, pertanto, alcuni calciatori della Bovese (in parte individuati dall’arbitro e, conseguentemente, sanzionati dal Giudice Sportivo) profferivano nei riguardi del direttore di gara frasi offensive e minacciose. A questo punto, il direttore medesimo informava i Carabinieri presenti del suo ”stato”, chiedendo di essere accompagnato negli spogliatoi ed adducendo testualmente: “al fine di tutelarmi da eventuali ulteriori incomprensioni che sarebbero potute sfociare con aggressione e resse, attesa la mia determinazione a sospendere la gara visto il precario stato fisico”. Quindi, l’arbitro sospendeva la gara rientrando negli spogliatoi. Il Giudice Sportivo, preso atto dei fatti verificatisi, ha disposto la ripetizione dell’incontro sospeso. La società reclamante lamenta, fra l’altro, che, poco prima di sospendere la partita, l’arbitro avesse comunicato al capitano della società medesima la sua intenzione di proseguire la gara pro-forma. E che, inoltre, il direttore di gara non avesse notiziato alcun componente delle due squadre del proprio malessere fisico. A tal proposito, va rilevato che questa Commissione non ha motivi per mettere in dubbio quanto sostenuto dal direttore di gara nel proprio rapporto circa l’esistenza del malore accusato che non gli avrebbe consentito di portare a termine l’incontro, non essendo lo stesso obbligato alla presentazione di un certificato medico attestante tale malessere (come, invece, sostenuto dalla reclamante). Tra l’altro, è da ritenere più logico che il direttore di gara, se avesse avuto paura per la sua incolumità, avrebbe fatto proseguire la gara proforma fino alla fine per evitare ulteriori intemperanze. I presunti “avvicinamenti” da parte di tesserati della Bovese, tendenti ad influenzare l’arbitro per la sospensione della gara, sono illazioni della reclamante che questa Commissione non può prendere in considerazione per assoluta mancanza di prove in merito. Inoltre, dai fatti rappresentati dal direttore di gara nel proprio rapporto (che, si rammenta, fa piena prova circa il comportamento di tesserati nel corso della gara, ex art.31, lett..A/a1, del C.G.S.) non si evince la sussistenza di una situazione tale da giustificare la prosecuzione della gara pro-forma ai sensi dell’art.64, co.2, N.O.I.F. - così come - a detta della reclamante - avrebbe, invece, preannunciato l’arbitro al capitano della Bovese, stante peraltro la mancanza di qualsiasi accenno, nel referto arbitrale, ad “una situazione di incertezza e di turbativa immanente, grave, oggettiva e non ovviabile col ricorso a provvedimenti idonei a riportare l’ordine in campo”. Pertanto, viene in questa sede confermata la decisione assunta dal Giudice Sportivo di far ripetere la gara di cui in epigrafe; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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