COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 20/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 42 della Società F.C. GASPERINA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 27 del 17.11.2004 (Punizione sportiva perdita della gara Gasperina – Uria 2000 con il punteggio di 0 – 3, ammenda di € 80,00, squalifica calciatore FIORENTINO Gragorio fino al 30.04.2005).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 64 del 20/12/2004
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 42 della Società F.C. GASPERINA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale Catanzaro di cui al
Comunicato Ufficiale n° 27 del 17.11.2004 (Punizione sportiva perdita della gara Gasperina – Uria
2000 con il punteggio di 0 – 3, ammenda di € 80,00, squalifica calciatore FIORENTINO Gragorio
fino al 30.04.2005).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito il direttore di gara a chiarimenti;
rilevato che la società lamenta che il giudice di prima istanza abbia applicato la sanzione della punizione
sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 3 nei confronti della società Gasperina a seguito della
decisione dell’arbitro di sospendere la gara al 33° del secondo tempo;
Ed invero, risulta dal referto che nello svolgimento dell’incontro Gasperina – Uria 2000 del 7.11.2004, al
33° del II° tempo in seguito all’assegnazione di un calcio di rigore in favore della società Uria, il calciatore
Stratoti Carmine della società Gasperina veniva espulso per comportamento ingiurioso e minaccioso. Si
creava intorno al direttore di gara un assembramento di calciatori della società Gasperina ed in particolare
uno di essi e precisamente il sig. Fiorentino Gragorio afferrava il direttore di gara per la divisa e gli
stringeva con forza il braccio sinistro. A questo punto il direttore di gara, sospendeva definitivamente la
gara considerando che non sussistevano le condizioni per il prosieguo.
La delineata situazione di fatto non riveste certamente gli estremi, sempre necessari, di carattere
oggettivo per la sospensione o per la continuazione pro – forma della gara. E’ pacifico, infatti, per
consolidata giurisprudenza della CAF, che il suddetto potere discrezionale dell’arbitro deve prescindere
dalle sue personali impressioni e supposizioni e va esercitato in presenza di situazioni di obiettiva gravità,
tali da mettere in pericolo l’incolumità dei partecipanti alla gara o da non consentirne la direzione in piena
indipendenza ed autonomia. Situazione questa che non si ravvisa certamente nel caso di specie,
caratterizzato da atti di concreta intimidazione e di violenza, consumata o tentata, nei confronti del
direttore di gara che non ha opposto i provvedimenti disciplinari in suo potere al fine di poter proseguire la
gara. La decisione dell’arbitro di sospendere la gara non appare suffragata da una reale situazione di
pericolo, rilevandosi. Invece, come proiezione di uno stato d’animo esageratamente preoccupato e
timoroso. In conclusione la Commissione ritiene di dover riformare la decisione del Giudice Sportivo,
disponendo la ripetizione della gara Gasperina – Uria del 7.11.2004.
Rigetta nel resto il reclamo.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, dispone:
la ripetizione della gara Gasperina – Uria del 7.11.2004;
confermare nel resto l’impugnato provvedimento;
dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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