COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 20/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 54 della Società U.S. FALCHI MAROPATI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Locale di Locri di cui al Com. Uff.le n° 17 del 01.12.2004 (Punizione sportiva perdita della gara Falchi Maropati – Bianco con il punteggio di 0 – 3, squalifiche calciatori NASSO Vincenzo e BRUZZESE Giuseppe fino al 28.11.2008, squalifica calciatore LAROSA Danilo fino al 28.11.2005).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 20/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 54 della Società U.S. FALCHI MAROPATI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Locale di Locri di cui al Com. Uff.le n° 17 del 01.12.2004 (Punizione sportiva perdita della gara Falchi Maropati – Bianco con il punteggio di 0 – 3, squalifiche calciatori NASSO Vincenzo e BRUZZESE Giuseppe fino al 28.11.2008, squalifica calciatore LAROSA Danilo fino al 28.11.2005). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il rappresentante della ricorrente; ritenuto che per quanto attiene l’impugnazione relativamente al risultato della gara, di deve preliminarmente dichiarare l’inammissibilità dello stesso per violazione dell’art. 42, comma 6 del C.G.S., perché non è stata data prova dell’avvenuta comunicazione alla controparte; Per quanto concerne le sanzioni inflitte ai singoli calciatori è congrua ed adeguata quella irrogata al calciatore Nasso Vincenzo, capitano dell’U.S. Falchi Maropati, mentre appare conforme a giustizia ridurre le altre, così come di seguito indicato: Bruzzese Giuseppe riduzione della squalifica fino al tutto il 30.11.2006; Larosa Danilo riduzione della squalifica fino al 31.05.2005; P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo per quanto attiene la richiesta di ripetizione della gara; in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore BRUZZESE Giuseppe fino al 30 NOVEMBRE 2006 e al calciatore LAROSA Danilo fino al 31 MAGGIO 2005, conferma nel reso e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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