COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 20/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 57 della Società A.S.D. REAL SELLIA MARINA avverso la regolarità della gara Palermiti – Real Sellia Marina (2 – 2) del 5.12.2004 Campionato Terza Categoria (C.P. Catanzaro) per presunta posizione irregolare del calciatore ALOISI Pasqualie.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 64 del 20/12/2004
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 57 della Società A.S.D. REAL SELLIA MARINA
avverso la regolarità della gara Palermiti – Real Sellia Marina (2 – 2) del 5.12.2004 Campionato
Terza Categoria (C.P. Catanzaro) per presunta posizione irregolare del calciatore ALOISI
Pasqualie.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
rilevato che effettivamente risulta che la società Palermiti ha utilizzato nella gara in oggetto il calciatore
quindicenne Aloisi Pasquale non autorizzato ai sensi dell’art. 34, comma 3 delle N.O.I.F.;
che, pertanto, va applicata alla società Palermiti la sanzione della punizione sportiva della perdita della
gara ;
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo, irroga alla società PALERMITI la punizione sportiva della perdita della gara
Palermiti – Real Sellia Marina con il punteggio di 0 – 3 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della
società reclamante.
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