COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 22/12/2004 CAMPIONATO CALCIO A CINQUE “SERIE C1” DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 18/12/2004 REAL REGGIO – POPILY STREET

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 22/12/2004 CAMPIONATO CALCIO A CINQUE “SERIE C1” DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 18/12/2004 REAL REGGIO - POPILY STREET Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali dai quali risulta: - che al 20° del secondo tempo a seguito di una decisione tecnica adottata dall'arbitro il sig. Casciaro Fabio giocatore della società Popily Street, rivolgeva all'arbitro parole offensive; - che i sig. Benvenuto Luca e De Cicco Alessandro giocatori della società Popily Street rivolgevano all'arbitro parole offensive e minacciose; - che il suddetto sig. Benvenuto colpiva l'arbitro con un calcio ad uno stinco; - che un sostenitore della società Popily Street dopo aver scavalcato la recinzione ed essere entrato in campo, colpiva l'arbitro con un pugno all'orecchio destro, provocandogli "fortissimo dolore alla testa", perdita di conoscenza e un trauma contusivo al padiglione auricolare destro, - che l'arbitro dichiarava la gara definitivamente sospesa; ritenuto che la gara non ha avuto regolare svolgimento oltre che per la responsabilità diretta dei giocatori e del sostenitore anche per la responsabilità oggettiva della società Popily Street; visti gli artt. 53 delle N.O.I.F., 12 comma 1, 14 comma 1 punti f), g) del C.G.S. delibera 1. infliggere alla società POPILY STREET la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 6; 2. infliggere alla società POPILY STREET l' ammenda di €. 300.00; 3. squalificare il signor BENVENUTO LUCA della società POPILY STREET fino al 21 GENNAIO 2007; 4. squalificare per QUATTRO GARE effettive il signor DE CICCO ALESSANDRO calciatore della società POPILY STREET; 5. squalificare per DUE GARE effettive CASCIARO FABIO, calciatore POPILY STREET.
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