COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 102 del 06/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 90 della società A.S. ALLARESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 34 del 08.02.2006 (Punizione sportiva perdita della gara, ammenda di € 150,00,). RECLAMO N. 101 della società A.S. MARINA DI NICOTERA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 34 del 08.02.2006 (Punizione sportiva perdita della gara, ammenda di € 100,00,).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 102 del 06/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 90 della società A.S. ALLARESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 34 del 08.02.2006 (Punizione sportiva perdita della gara, ammenda di € 150,00,). RECLAMO N. 101 della società A.S. MARINA DI NICOTERA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 34 del 08.02.2006 (Punizione sportiva perdita della gara, ammenda di € 100,00,). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito l’arbitro a chiarimenti e riuniti allo stato dei ricorsi n° 90 e 101 per evidenti ragioni di connessione; ritenuto che dal rapporto arbitrale e dalle dichiarazioni rese dal direttore di gara nel corso dell’odierna seduta risulta in maniera chiara ed inequivoca che al 39° del secondo tempo a seguito di alcuni fatti violenti avvenuti sul terreno di gioco tra due calciatori si accendeva una rissa sugli spalti tra le opposte tifoserie alla quale partecipavano i giocatori in campo che abbandonavano a tal fine il terreno di gioco; che tale rissa si estendeva sul campo di gioco e vedeva coinvolti anche alcuni dirigenti presenti in panchina, gli allenatori ed altri calciatori; che tutto ciò determinava una necessaria sospensione dell’incontro; ritenuto che nel reclamo proposto dalla società Marina di Nicotera vengono impugnate esclusivamente le sanzioni inflitte alla societàa titolo di responsabilità oggettiva; dovendo ritenersi le società reclamanti responsabili dei fatti commessi dai propri sostenitori e tesserati che hanno impedito il regolare svolgimento dell’incontro; P.Q.M. rigetta i reclami proposti avverso le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo a carico di entrambe le società; dispone incamerarsi la tassa della società Marina di Nicotera; dispone, infine, accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società Allarese in forma del parziale accoglimento del reclamo proposto avverso le sanzioni inflitte ai tesserati di cui al deliberato pubblicato sul C.U: n° 94 del 20.02.2006.
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